Il presente modello organizzativo e di controllo dell’attività
sportiva è redatto dall’ASD Tora Kan (di seguito, l’Associazione), come
previsto dal comma 2 dell’articolo 16 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 e
utilizzando le linee guida pubblicate dalla ASI eps riconosciuta dal CONI.
Si applica a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo
all’attività della ASD, indipendente dalla disciplina sportiva praticata. Ha
validità quadriennale dalla data di approvazione e deve essere aggiornato ogni
qual volta necessario al fine di recepire le eventuali modifiche e integrazioni
dei Principi Fondamentali emanati dal CONI, le eventuali ulteriori disposizioni
emanate dalla Giunta Nazionale del CONI e le raccomandazioni dell’Osservatorio
Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding.
Nel caso al termine del quadriennio non siano subentrate variazioni
o modifiche strutturali o riguardo l’attività messa in atto nella sede
dell’a.s.d. il ‘modello organizzativo e di controllo dell’attività
sportiva’ si rinnova automaticamente e tacitamente per un altro quadriennio.
L’obiettivo del presente modello è quello di promuovere
una cultura e un ambiente inclusivo che assicurino la dignità e il rispetto dei
diritti di tutti i tesserati, in particolare minori, e garantiscano
l’uguaglianza e l’equità, nonché valorizzino le diversità, tutelando al
contempo l’integrità fisica, psicologica e morale di tutti i tesserati.
Il presente modello organizzativo e di controllo dell’attività
sportiva deve essere pubblicato sulla homepage del sito dell’Associazione,
affisso nella sede della medesima nonché comunicato al Responsabile
Safeguarding della Federazione o Ente di Promozione per la tutela dei tesserati
dagli abusi e dalle condotte discriminatorie, insieme alla nomina del
Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.
Il presente modello integra e non sostituisce il Regolamento per la
tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie della
Federazione Sportiva o Ente di Promozione cui l’Associazione Sportiva è
affiliata.
1) Diritti e doveri
A tutti i tesserati e le tesserate sono riconosciuti i diritti
fondamentali:
• a un
trattamento dignitoso e rispettoso in ogni rapporto, contesto e situazione in
ambito associativo;
• alla tutela
da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di
discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità,
età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica,
religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva,
relazionale o sportiva;
• a che
la salute e il benessere psico-fisico siano garantiti come prevalenti rispetto a
ogni risultato sportivo.
Coloro che prendono parte, a qualsiasi titolo e in qualsiasi
funzione e/o ruolo, all’attività sportiva, in forma diretta o indiretta, sono
tenuti a rispettare tutte le disposizioni e le prescrizioni a tutela degli
indicati diritti dei tesserati e delle tesserate.
I tecnici, i dirigenti, i soci e tutti gli altri tesserati e
tesserate sono tenuti a conoscere il presente modello, il Codice di condotta a
tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere
e di ogni altra condizione di discriminazione e il Regolamento per la tutela dei
tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie della Federazione
Italiana cui aderisce l’Associazione Sportiva.
Tutti gli aderenti a qualsiasi titolo alla vita associativa sono
tenuti al rispetto dei principi fondamentali di non discriminazione e non
violenza nell’ambito di competizioni, allenamenti, condivisione di spazi
comuni come gli spogliatoi e, in generale, nei rapporti con gli atleti, i
tesserati, i dirigenti, gli allenatori e staff tecnico della propria e delle
altre Associazioni/Società Sportive.
2) Prevenzione e gestione dei rischi
Comportamenti rilevanti
Ai fini del presente modello, costituiscono comportamenti
rilevanti:
• l’abuso psicologico: qualunque atto indesiderato, tra cui la
mancanza di rispetto, l’aggressione verbale, la minaccia, il confinamento, la
sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere
sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare
o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso
l’utilizzo di strumenti digitali;
• l’abuso fisico: qualunque condotta consumata, tentata o
minacciata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o
lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare
direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o
che danneggi l’integrità psicofisica del tesserato. Tali atti possono anche
consistere nell’indurre un tesserato a svolgere (anche al fine di una migliore
performance sportiva) un’attività fisica inappropriata oppure forzare ad
allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti. In quest’ambito
rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di
sostanze comunque vietate da norme vigenti ivi comprese quelle antidoping;
ovviamente nel caso della pratica delle cosiddette arti marziali, per la nostra
a.s.d. specificamente: Karate-do, Aiki-do e Kung Fu Taijiquan, non possono
essere considerate forme di abuso tutte le pratiche che comportano un necessario
contatto fisico per l’apprendimento tecnico e tutte le metodiche che attengono
alla didattica consolidata della specifica arte marziale praticata sotto la
guida competente di un Insegnante qualificato.
• la molestia sessuale: qualunque atto o comportamento
indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o
fisico che comporti fastidio o disturbo.
Tali atti o comportamenti possono anche consistere nel rivolgere
osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate
o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere
od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto
intimidatorio, degradante o umiliante;
• l’abuso sessuale: qualsiasi comportamento o condotta avente
connotazione sessuale, senza contatto o con contatto, e considerata non
desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può
consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte
sessuali inappropriate o indesiderate, o nell’osservare il tesserato in
condizioni e contesti non appropriati;
• la negligenza: il mancato intervento di un dirigente, tecnico o
qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il
quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto
di cui al presente modello, omette di intervenire causando un danno, permettendo
che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può
consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero
trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;
• l’incuria: a mancata soddisfazione delle necessità
fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
• l’abuso di matrice religiosa: l’impedimento, il
condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la
propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché
non si tratti di riti contrari al buon costume o all'ordine pubblico;
• il bullismo, il cyberbullismo: qualsiasi comportamento
offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono
mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di
comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai
danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio
sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e
sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che
determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o
isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico,
minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di
notizie infondate o comunque riguardanti la sfera personale del tesserato,
minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla
vittima);
• i comportamenti discriminatori; qualsiasi comportamento
finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore,
caratteristiche fisiche, genere, status socioeconomico, prestazioni sportive e
capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o
orientamento sessuale o politico.
I comportamenti rilevanti possono verificarsi in qualsiasi forma e
modalità, comprese quelle di persona e tramite modalità informatiche, sul web
e attraverso messaggi, e-mail, social network e blog.
3) Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni
L’Associazione nomina un Responsabile contro abusi, violenze e
discriminazioni, con lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso,
violenza e discriminazione sui soci nonché per garantire la protezione
dell’integrità fisica e morale degli sportivi.
Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, dovrà
essere soggetto possibilmente autonomo e indipendente dalle cariche sociali e da
rapporti con gli allenatori e i tecnici, verrà selezionato tra i soggetti che
abbiano esperienza nel settore, competenze comunicative e capacità di gestione
delle situazioni delicate. Dovrà essere opportunamente formato e partecipare ai
seminari informativi organizzati dalla Federazione/EPS alla quale
l’Associazione è affiliata.
Qualora il Responsabile non possa essere individuato in soggetti
esterni alla struttura associativa, l’incarico potrà essere affidato a figura
apicale dell’organigramma associativo o comunque ad associato che abbia
caratteristiche e competenze adeguate al ruolo da rivestire.
Prima della nomina andrà acquisito il certificato antipedofilia
del casellario giudiziale.
La nomina del Responsabile dovrà essere resa immediatamente
pubblica tramite affissione di specifico avviso presso la sede sociale in luogo
ben visibile a tutti i tesserati e fruitori nonché pubblicata sulla homepage
della Associazione Sportiva e tempestivamente comunicata al Responsabile
federale delle politiche di Safeguarding.
In ogni caso, il Responsabile Safeguarding all’interno delle
associazioni sportive svolge funzioni di vigilanza circa l’adozione e
l’aggiornamento dei modelli e dei codici di condotta, nonché di collettore di
eventuali segnalazioni di condotte rilevanti ai fini delle politiche di
Safeguarding, potendo svolgere anche funzioni ispettive.
Il Responsabile Safeguarding è tenuto a sensibilizzare i membri
dell'associazione sulle questioni di Safeguarding ed è tenuto a collaborare con
le autorità competenti.
Il Responsabile Safeguarding ha l’obbligo di definire e
pubblicizzare i canali di comunicazione chiari per i membri dell'associazione
sportiva per segnalare casi di abuso o maltrattamento e stabilire le procedure
per la registrazione e la gestione delle segnalazioni ricevute.
Il Responsabile Safeguarding garantisce la confidenzialità e la
riservatezza delle informazioni riguardanti casi di abuso o maltrattamento
essendo tenuto a trattare le informazioni sensibili in modo riservato e nel
rispetto della privacy delle persone coinvolte.
Il Consiglio direttivo deve sospendere o rimuovere il Responsabile
Safeguarding in caso di mancata conformità ai requisiti o di violazione delle
politiche dell'associazione relative alla protezione dei minori o in caso di
reiterati inadempimenti degli obblighi connessi all’incarico ricevuto.
3) Le
politiche di prevenzione
Per la prevenzione di qualsiasi tipo di molestia, violenza o
discriminazione nell’attività sportiva vengono adottate le seguenti policy:
Verifica
casellario giudiziario e carichi pendenti
Allenatori, tecnici, dipendenti, medici e tutti coloro i quali
entrano a contatto con atleti e tesserati, soprattutto se minori, devono
presentare al Responsabile di cui al punto precedente il proprio casellario
giudiziario ed il certificato dei carichi pendenti (soprattutto certificato
antipedofilia) entro 30 gg. dall’adozione del presente modello; qualora la
documentazione non dovesse essere tempestivamente prodotta, vi sarà un richiamo
scritto che, se disatteso entro ulteriori 15 gg., sarà seguito dalla
interruzione immediata di qualsiasi rapporto con il soggetto inadempiente.
Successivamente alla adozione del presente modello, per i nuovi
rapporti di collaborazione a qualsiasi titolo prestata, allenatori, tecnici,
dipendenti, medici e tutti coloro i quali entrano a contatto con atleti e
tesserati, soprattutto se minori dovranno presentare le suddette certificazioni
al Responsabile dell’Associazione; la mancata presentazione delle
certificazioni o la presentazione di certificazioni non idonee impedirà
l’avvio di qualsivoglia rapporto collaborativo.
Quanto sopra si applica anche ai soggetti ai quali dovessero essere
ceduti a qualsiasi titolo spazi all’interno della struttura sportiva della
Associazione/Società Sportiva per periodi superiori a 30 giorni.
Presso le strutture in gestione o in uso all’Associazione devono
essere predisposte tutte le misure necessarie a prevenire qualsivoglia
situazione di rischio; in particolare devono essere predisposti spogliatoi e
servizi igienici divisi tra personale tecnico e atleti e, per questi ultimi,
devono essere previsti spazi separati a seconda del genere.
Nel caso specifico della nostra a.s.d. non potendo per limitazioni
strutturali prevedere ulteriori spogliatoi oltre quelli già esistenti e
separati a seconda del genere, verranno disposte fasce orarie separate per
l’utilizzo degli spogliatoi da parte dei tecnici e degli atleti.
Deve essere sempre garantito l’accesso ai locali e agli spazi in
gestione o in uso all’Associazione durante gli allenamenti e le sessioni prova
di tesserati e tesserate minorenni a coloro che esercitano la responsabilità
genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti e delle atlete
ovvero a loro delegati, senza che ciò possa interferire con il regolare
svolgimento delle attività, nei limiti della capacità ricettiva e logistica
dell’a.s.d. e delle precauzioni igienico-sanitarie necessarie alla tutela
della salute dei minori.
Durante le sessioni di allenamento, di prova o di competizione è
fatto divieto agli allenatori, ai dirigenti, al personale medico (salvo urgenze
sanitarie), ed in generale a tutti i soggetti diversi dagli atleti di accedere
agli spogliatoi ed ai bagni a questi ultimi riservati, ad eccezione della deroga
di cui al capoverso successivo.
Durante le sessioni di allenamento o di prova o di competizione non
è consentito l’accesso agli spogliatoi a utenti esterni o
genitori/accompagnatori, se non previa autorizzazione da parte di un tecnico o
dirigente e, comunque, solo per eventuale temporanea assistenza a tesserati e
tesserate sotto i 6 anni di età o con disabilità motoria o
intellettivo/relazionale.
In caso di necessità, fermo restando la tempestiva richiesta di
intervento al servizio di soccorso sanitario qualora necessario, l’accesso
all’infermeria è consentito al medico sociale o, in caso di manifestazione
sportiva, al medico di gara o, in loro assenza, a un tecnico formato sulle
procedure di primo soccorso esclusivamente per le procedure strettamente
necessarie al primo soccorso nei confronti della persona infortunata. La porta
dovrà rimanere aperta e dovrà essere presente almeno un’altra persona
(atleta, tecnico, dirigente, collaboratore, eccetera); in caso di atleti
minorenni sarà necessaria sempre anche la presenza di almeno un soggetto
esercente la potestà genitoriale o suo incaricato.
Parimenti, anche le visite mediche o fisioterapiche dovranno essere
svolte con le medesime modalità.
È fatto divieto ad allenatori e staff di svolgere allenamenti
singoli o al di fuori dei giorni e orari previsti per gli allenamenti
collettivi. Laddove l’allenamento singolo fosse necessario per la preparazione
dell’atleta, si dovrà svolgere in presenza di almeno due tecnici e, se si
tratta di atleti minori, alla presenza di almeno uno dei genitori o previa
autorizzazione degli stessi.
Trasferte
In caso di trasferte che prevedano un pernottamento, agli atleti
dovranno essere riservate camere, bagni e spogliatoi, suddivisi per genere,
diverse da quelle in cui alloggeranno i tecnici, i dirigenti o altri
accompagnatori, salvo nel caso di parentela stretta tra l’atleta e
l’accompagnatore.
Qualora non fosse possibile suddividere gli spazi tra atleti ed
atlete minorenni, entrambi i genitori o chi ne fa le veci dovranno rilasciare
espressa autorizzazione scritta in tal senso.
Durante le trasferte di qualsiasi tipo è dovere degli
accompagnatori vigilare sugli atleti accompagnati, soprattutto se minorenni,
mettendo in atto tutte le azioni necessarie a garantire l’integrità fisica e
morale degli stessi ed evitare qualsiasi comportamento rilevante ai fini del
presente modello.
Per l’adesione alle trasferte di atleti minorenni sarà sempre
necessaria la presenza di almeno un soggetto esercente la potestà genitoriale
o, in alternativa, espressa autorizzazione scritta rilasciata da entrambi i
genitori o di chi ne fa le veci.
È obbligatorio l’affiancamento all’allenatore/tecnico di
almeno un altro membro dello staff durante tutti gli spostamenti degli atleti
compresi quelli per raggiungere gli hotel e il campo da gioco. Se trattasi di
atleti minorenni sussiste, altresì, l’obbligo di espressa autorizzazione
scritta rilasciata da entrambi i genitori o di chi ne fa le veci.
4) Tutela della privacy
A tutti gli atleti (o esercenti la potestà genitoriale), i
tecnici, i dirigenti, i collaboratori e i soci dell’Associazione all’atto
dell’iscrizione/tesseramento, e comunque ogni qualvolta venga effettuata una
raccolta di dati personali, deve essere sottoposta l’informativa sul
trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del Regolamento
Europeo679/2016 (GDPR).
I dati raccolti devono essere gestiti e trattati secondo le modalità
descritte nel suddetto Regolamento e comunque solo sulla base della necessità
all’esecuzione del contratto di cui gli interessati sono parte,
all’adempimento di un obbligo legale o sulla base del consenso fornito.
In particolare, le categorie particolari di dati personali (quali
l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o
filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati
biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati
relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della
persona) possono essere trattate solo previo libero ed esplicito consenso
dell’interessato, manifestato in forma scritta, salvi i casi di adempimento di
obblighi di legge e regolamenti.
L’ Associazione Sportiva, previo specifico consenso scritto
raccolto all’atto dell’iscrizione o tesseramento, può pubblicare sui propri
canali di comunicazione fotografie ritraenti i tesserati prodotte durante le
sessioni di allenamento e gara, ma non è consentita la produzione e la
pubblicazione di immagini che possono causare situazioni di imbarazzo o pericolo
per i tesserati.
La documentazione, sia cartacea, sia digitale, raccolta
dall’Associazione contenente dati personali dei tesserati, fornitori od ogni
altro soggetto, deve essere custodita garantendo l’inaccessibilità alle
persone non autorizzate al trattamento dei dati. In caso di perdita,
cancellazione, accidentale divulgazione, databreach, eccetera, deve essere data
tempestiva comunicazione all’interessato e, contestualmente, al titolare del
trattamento dei dati personali. Deve essere data tempestiva comunicazione anche
all’autorità Garante per la protezione dei dati personali, se la violazione
dei dati personali comporta un rischio per i diritti e le libertà delle persone
fisiche.
Tutte le persone autorizzate al trattamento dei dati personali
devono essere adeguatamente formate e devono mettere in atto tutti i
comportamenti e le procedure necessarie alla tutela dei dati personali degli
interessati, soprattutto di quelli rientranti nelle categorie particolari di
dati personali.
5) Inclusività
L’Associazione garantisce a tutti i propri tesserati e ai
tesserati di altre associazioni e società sportive dilettantistiche pari
diritti e opportunità, indipendentemente da etnia, convinzioni personali,
disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione
politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva,
relazionale o sportiva.
L’Associazione si impegna, anche tramite accordi, convenzioni e
collaborazioni con altre associazioni o società sportive dilettantistiche, a
garantire il diritto allo sport agli atleti con disabilità fisica o
intellettivo-relazionale, integrando suddetti atleti, anche tesserati per altre
associazioni o società sportive dilettantistiche, nel gruppo di atleti
tesserati per l’Associazione loro coetanei.
L’Associazione si impegna a garantire il diritto allo sport anche
agli atleti svantaggiati dal punto di vista economico o famigliare, favorendo la
partecipazione di suddetti atleti alle attività dell’associazione anche
mediante sconti delle quote di tesseramento e/o mediante accordi, convenzioni e
collaborazioni con enti del terzo settore operanti sul territorio e nei comuni
limitrofi.
6) Contrasto dei comportamenti lesivi e gestione delle segnalazioni
Segnalazione dei comportamenti lesivi
In caso di presunti comportamenti lesivi, da parte di tesserati o
di persone terze, nei confronti di altri tesserati, soprattutto se minorenni,
deve essere tempestivamente segnalato al Responsabile contro abusi, violenze e
discriminazioni tramite comunicazione a voce anche telefonica [al
numero:……..] o via posta
elettronica all’indirizzo email [safeguarding.asdtorakan@gmail.com]. Il numero
telefonico del responsabile sarà comunicato al momento della nomina anche la
email sarà attivata al momento della nomina del Responsabile Safeguarding e le
chiavi di accesso a tale indirizzo e-mail saranno in possesso esclusivamente del
Responsabile. In attesa della nomina del responsabile Safeguarding i tesserati
possono presentare le proprie segnalazioni al Presidente dell’a.s.d. Tora Kan.
Il suindicato indirizzo e-mail deve essere portato a conoscenza di
tutti i tesserati e quindi pubblicato sul sito istituzionale
dell’associazione, sui canali social, affisso con specifico avviso in luogo
ben visibile presso la segreteria dell’Associazione, indicato nel modulo di
adesione all’Associazione una cui copia viene rilasciata al tesserato
aderente.
Nel caso di una denuncia che coinvolga un minore come presunta
vittima, i genitori o il tutore legale del minore devono essere informati, a
condizione che ciò non sia considerato un rischio per la sicurezza di tale
minore.
In caso dei suddetti comportamenti lesivi deve essere inviata
segnalazione al Garante per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte
discriminatorie–Safeguarding Office all’indirizzo e-mail dedicato.
In caso di gravi comportamenti lesivi l’Associazione deve
notificare i fatti di cui è venuta a conoscenza alle forze dell’ordine.
L’Associazione deve garantire l’adozione di apposite misure che
prevengano qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati che
abbiano in buona fede:
•
presentato una denuncia o una segnalazione;
•
manifestato l’intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
•
assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una
segnalazione;
• reso testimonianza
o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o
discriminazioni;
• intrapreso
qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di
Safeguarding.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, i comportamenti
sanzionabili possono essere ricondotti a:
•
mancata attuazione colposa delle misure indicate nel Modello e della
documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a
tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere
e di ogni altra condizione di discriminazione);
•
violazione dolosa delle misure indicate nel presente modello e della
documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a
tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere
e di ogni altra condizione di discriminazione), tale da compromettere il
rapporto di fiducia tra l’autore e l’Associazione in quanto preordinata in
modo univoco a commettere un reato;
•
violazione delle misure poste a tutela del segnalante;
•
effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate;
•
violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell’Associazione;
• violazione delle
disposizioni concernenti le attività di informazione, formazione e diffusione
nei confronti dei destinatari del presente modello;
• atti di
ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante
per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
•
mancata applicazione del presente sistema disciplinare.
Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura
del rapporto giuridico intercorrente tra l’autore della violazione e
l’Associazione, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del
ruolo e responsabilità dell’autore. Le sanzioni comminabili sono
diversificate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa
o dell’intenzionalità del comportamento relativo all’azione/omissione,
tenuto altresì conto dell’eventuale recidiva, nonché dell’attività
lavorativa svolta dall’interessato e della relativa posizione funzionale,
gravità del pericolo creato, entità del danno eventualmente creato, presenza
di circostanze aggravanti o attenuanti, eventuale condivisione di responsabilità
con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare l’infrazione,
unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver
caratterizzato il fatto.
Il presente sistema sanzionatorio deve essere portato a conoscenza
di tutti i Destinatari del Modello attraverso i mezzi ritenuti più idonei
dall’ Associazione.
Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti
I comportamenti tenuti dai collaboratori retribuiti in violazione
delle disposizioni del presente modello, inclusa la violazione degli obblighi di
informazione nei confronti dell’Associazione, e della documentazione che ne
costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per
la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra
condizione di discriminazione) sono definiti illeciti disciplinari.
Nei confronti dei collaboratori retribuiti, possono essere
comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e
gravità della violazione commessa:
•
richiamo verbale per mancanze lievi;
•
ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente
punto 1;
• multa
in misura non eccedente l’importo di 5 ore di retribuzione;
•
sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 15;
• risoluzione del contratto e, in caso di collaboratore socio
dell’Associazione, radiazione dello
stesso.
Ai fini del precedente punto:
1. incorre
nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale per le mancanze lievi il
collaboratore che violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le
prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione
delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di
discriminazione o adotti, nello svolgimento di attività sensibili, un
comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello,
qualora la violazione non abbia rilevanza esterna;
2. incorre
nel provvedimento disciplinare dell’ammonizione scritta il collaboratore che
risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le
quali è applicabile il richiamo verbale e/o violi, per mera negligenza, le
procedure aziendali, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori
e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra
condizione di discriminazione o adotti, nello svolgimento di attività nelle
aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel
presente modello, qualora la violazione abbia rilevanza esterna;
3. incorre
nel provvedimento disciplinare della multa non eccedente l’importo di 5 ore
della normale retribuzione il collaboratore che risulti recidivo, durante il
biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile
l’ammonizione scritta e/o, per il livello di responsabilità gerarchico o
tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, leda l’efficacia del
presente modello con comportamenti quali:
a)
l’inosservanza dell’obbligo di informativa al Responsabile contro abusi,
violenze e discriminazioni; l’effettuazione, con colpa grave, di false o
infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello o del Codice di
condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza
di genere e di ogni altra condizione di discriminazione;
b) la violazione
delle misure adottate dall’Associazione volte a garantire la tutela
dell’identità del segnalante; la reiterata inosservanza degli adempimenti
previsti dalle prescrizioni indicate nel presente modello, nell’ipotesi in cui
riguardino un procedimento o rapporto in cui è parte la Pubblica
Amministrazione (ivi comprese le Autorità Sportive);
4. incorre
nel provvedimento disciplinare della sospensione dalla retribuzione e dal
servizio per un massimo di 15 giorni il collaboratore che risulti recidivo,
durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile
la multa non eccedente l’importo di 5 ore della normale retribuzione e/o
effettui, con dolo, false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del
Modello e del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle
molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione
e/o violi le misure adottate dalla Società volte a garantire la tutela
dell’identità del segnalante così da generare atteggiamenti ritorsivi o
qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti del
segnalante;
5. incorre nel provvedimento disciplinare della risoluzione del
contratto senza preavviso il collaboratore che eluda fraudolentemente le
prescrizioni del presente modello attraverso un comportamento inequivocabilmente
diretto alla commissione di uno dei reati ricompreso fra quelli previsti e/o
violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione
o l’alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l’accesso
alle informazioni e alla documentazione agli organi preposti, incluso il
Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni in modo da impedire la
trasparenza e verificabilità delle stesse.
Sanzioni nei confronti dei volontari
Nei confronti dei volontari dell’Associazione, possono essere
comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e
gravità della violazione commessa:
• richiamo
verbale per mancanze lievi;
• ammonizione
scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al punto1 della precedente
sezione
“Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti”;
• allontanamento
dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a
15 giorni;
• allontanamento
dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 1
anno;
• rescissione del
rapporto di volontariato e, in caso di volontario socio dell’Associazione,
radiazione
dello stesso.
Ai fini del precedente punto si rimanda al punto 3 della sezione
“Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti”.
Sanzioni nei confronti dei frequentatori a qualsiasi titolo
Quanto contenuto nei due paragrafi che precedono è riferibile,
laddove concretamente applicabile, a tutti i frequentatori della struttura
sportiva.
Resta inteso che i detti soggetti saranno soggetti alle sanzioni
della sospensione temporanea o dell’allontanamento definitivo a seconda della
gravità delle infrazioni commesso, senza possibilità di rimborso di quote
eventualmente versate a qualsiasi titolo.
L ’Associazione è tenuta a pubblicare il presente modello e il
nominativo del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni presso la
sua sede e le strutture che ha in gestione o in uso, nonché sulla home page del
sito istituzionale.
Al momento dell’adozione del presente modello e in occasione di
ogni sua modifica, l’Associazione deve darne comunicazione via posta
elettronica a tutti i propri tesserati, associati e volontari. L’Associazione
deve informare il tesserato o eventualmente coloro che esercitano la
responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti,
del presente modello e del nominativo e dei contatti del Responsabile contro
abusi, violenze e discriminazioni.
L’Associazione deve dare immediata comunicazione di ogni
informazione rilevante al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni,
al Garante per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte
discriminatorie – Safeguarding Office della federazione sportiva di
competenza, nonché all’Ufficio della Procura federale ove competente.
L’Associazione deve dare diffusione presso i propri tesserati di idonee
informative finalizzate alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso,
violenza e discriminazione nonché alla consapevolezza dei tesserati in ordine a
propri diritti, obblighi e tutele.
L’Associazione deve prevedere adeguate misure per la diffusione
di, o l’accesso a, materiali informativi finalizzati alla sensibilizzazione su
e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi.
L’Associazione deve prevedere un’adeguata informativa ai
tesserati o eventualmente a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale
o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, con riferimento alle
specifiche misure adottate per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso,
violenza e discriminazione in occasione di manifestazioni sportive.
L’Associazione deve dare comunicazione ai tesserati o
eventualmente a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i
soggetti cui è affidata la cura degli atleti di ogni altra politica di
Safeguarding adottata dalle federazioni sportive alla quale è affiliata.
l’Associazione Sportiva predispone, anche a mezzo di convenzioni
e accordi con EPS o Federazione cui è affiliata, specifici programmi di
formazione volti a far conoscere ai propri tesserati i principi fondamentali da
rispettare e le politiche di prevenzione adottate; la partecipazione ai
programmi di formazione da parte di tesserati o dei soggetti che entrano in
contatto con la vita associativa è obbligatoria.
Approvato nella riunione del Consiglio Direttivo del 30 agosto 2024